Art. 7.
(Stato di incapacità).

      1. Lo stato di incapacità, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), è accertato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto l'interessato. I membri del collegio sono designati senza ritardo dal presidente dell'Ordine dei medici chirurghi territorialmente competente o da un suo delegato, su istanza del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.
      2. Il medico curante non può fare parte del collegio di cui al comma 1, tuttavia deve essere da questo sentito quando ciò sia possibile, in relazione alle circostanze di tempo e di gravità delle condizioni di vita dell'interessato.